Il Csp evita la “stangata”: non deve pagare 80 mila euro alla Caniggiabus

Il consorzio socio assistenziale del Novese ha avuto ragione dal Consiglio di stato: i danni richiesti dalla ditta di Alessandria, riferiti al bando sul trasporto disabili, non sono dovuti.

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Il Consorzio servizi alla persona (Csp) di Novi Ligure evita una stangata grazie alla sentenza del Consiglio di Stato che chiude la vertenza legale con la Caniggiabus di Alessandria. Il massimo organo della giustizia amministrativa tre anni fa aveva annullato la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto disabili per il Centro diurno socio terapeutico riabilitativo di Novi Ligure, gara vinta dal Cit. La gara era stata “falsata” dal fatto che il Cit godeva di contributi pubblici per l’acquisto dei suoi automezzi, al contrario della ditta alessandrina, violando così le regole del mercato. Il Csp era stato condannato a pagare 10 mila euro all’azienda alessandrina, che invece aveva chiesto quasi 80 mila euro ritenendosi danneggiata dalla mancata assegnazione del servizio.

La sede del Csp a Novi Ligure

La Caniggiabus si era quindi rivolta al Tar per ottenere la somma richiesta ma i giudici di primo grado avevano risposto picche, scrivendo che la ditta aveva proposto una differenza di soli 9 mila euro rispetto alla base d’asta della gara di 190 mila euro per cui “non è verosimile che la ricorrente potesse trarre dalla gara un utile maggiore della differenza tra il prezzo proposto e la base d’asta stessa”. La Caniggiabus ha quindi impugnato questa sentenza ma anche il Consiglio di Stato le ha dato torto. I legali della ditta avevano chiesto ai giudici la redazione di una perizia da parte di consulente tecnico nominato dal collegio per la quantificazione dei danni e, quindi, la condanna del Csp al risarcimento anche degli interessi tenendo anche conto della rivalutazione monetaria. Il Consorzio rischiava quindi di pagare più di 80 mila euro ma i giudici. Il Consiglio di stato ha però fatta propria la sentenza del Tar: spetta a chi ricorre l’onere della prova, quindi non serve nominare nessun consulente tecnico da parte dei giudici e il computo dei danni effettuato dalla Caniggiabus non è attendibile. Il ricorso è stato così respinto.