Le sette cave del Terzo valico autorizzate nel Comune di Pozzolo Formigaro sono tutte a norma. Lo ha stabilito il Tar condannando pure l’amministrazione comunale a risarcire il consorzio Cociv e la Regione con 4 mila euro ciascuno. Nel 2017 il Comune aveva impugnato la delibera della giunta regionale che inseriva nel Piano Cave del Terzo valico altre nuove ex cave per il deposito dello smarino. Nel territorio pozzolese era già presente l’enorme sito della Romanellotta e con l’aggiornamento del piano si arrivava a ben sette siti tra quelli di stoccaggio dello smarino e altri per il prelievo di materiali sempre dedicati alla Grande opera. Ben tre si trovano a ridosso dell’abitato di Bettole di Tortona, cioè cava Bettole, cascina Pelosi e cascina Cascinone. Per la Pelosi il Comune, difeso dagli avvocati Mattia Crucioli (nel frattempo diventato parlamentare dei 5 stelle) e Adelaide Piterà, aveva evidenziato che la cava è, come la cava Cascinone, all’interno del sito di importanza comunitaria dello Scrivia e che, secondo l’autorizzazione, “il materiale di riempimento deve avere caratteristiche analoghe a quello estratto, circostanza che non si verificherebbe per il materiale prodotto dalle opere del Terzo Valico”.

Cava Cascinone a Bettole di Pozzolo

Serviva quindi una valutazione di impatto ambientale specifica, oltre a “una valutazione dei rischi per la salute e gli impatti ambientali in relazione alle emissioni ed ai superamenti di valori di PM10”. Per la cava di Cascina Guendalina, invece, autorizzata dal Comune nel 2015 per l’estrazione di inerti, i legali dell’amministrazione comunale hanno contestato il sub ingresso del Cociv nel progetto di recupero ambientale del sito, utilizzando appunto lo smarino. “Il piano regolatore – hanno scritto gli avvocati – per l’area della cava, essendo area di interesse archeologico, non consentirebbero, ai fini del riempimento, il conferimento di materiale diverso da quello già proveniente dalla zona”. Il Tar ha però respinto queste e altre contestazioni sostenendo, tra l’altro, “che le cave menzionate dalla impugnata deliberazione sono siti già attivi ed autorizzati proprio dal Comune ed in parte erano già anche interessati dal pregresso Piano cave.

La cava Bettole a Bettole di Tortona

L’effetto di complessiva presenza di numerose cave sul territorio è stato indotto non certo dalla deliberazione qui impugnata ma dalle autorizzazioni rilasciate nel tempo dal Comune ricorrente”. I giudici hanno quindi ricordato che la delibera della Regione del 2017 “non ha comportato la creazione di alcun nuovo sito di cava ma semplicemente l’impiego, nei limiti dell’autorizzato e previo subentro da parte di Cociv nella specifica autorizzazione, di siti di cava che già esistevano ed erano operativi nel Comune di Pozzolo Formigaro”. Per cascina Pelosi, poi, davanti ai giudici è emerso che “l’autorizzazione consente il riempimento con terre e rocce provenienti da scavi e materiali inerti, di provenienza esterna, esclusi i rifiuti. E’ quindi documentalmente sconfessato l’assunto di parte ricorrente secondo cui non sarebbe ammesso il riempimento con materiali esterni”. Il Cociv ha infine chiarito che, “contrariamente a quanto affermato in ricorso, la valutazione di incidenza relativa alla inclusione della Cascina Pelosi nel sito di importanza comunitaria è stata espletata dalla Provincia di Alessandria nel 2015”. Il Tar ha respinto anche i ricorsi dei Comuni di Acqui Terme, Sezzadio e Strevi nonchp di alcune associazioni e cittadini relativi alle cave previste ad Alessandria e Sezzadio.