L’ultimo ostacolo legale alla realizzazione del Terzo valico lo ha abbattuto il Tar Piemonte discutendo il ricorso presentato da una cittadina, Paola Bussi, di Busalla, contro l’esproprio della sua quota di proprietà del terreno dei 101, a Pozzolo Formigaro. Lungo la futura linea del Terzo valico, un folto gruppo di cittadini nel 2013 aveva acquistato l’area allo scopo di ostacolare la realizzazione dell’opera. Il 19 luglio 2016 si era svolta l’immissione in possesso da parte di Rfi, con i tecnici scortati da decine di agenti delle forze dell’ordine in assetto antisommossa e l’appezzamento occupato dai No Terzo valico allo scopo di impedire lo stato di consistenza del bene. I tecnici non riuscirono quindi a entrare nell’area, restarono a una certa distanza ma la procedura venne ritenuta ugualmente completata, tanto che nel febbraio scorso le aziende incaricate dal Cociv hanno definitivamente abbattuto le reti e iniziato i lavori, quando il Tar, per altro, non si era ancora pronunciato. Lo ha fatto nei giorni scorsi, considerando il ricorso della donna “in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse”. Paola Bussi aveva impugnato i verbali di consistenza e di immissione in possesso del 19 luglio 2016, sostenendo che le comunicazioni relative all’esproprio le erano state recapitate a un indirizzo sbagliato, impedendole così di partecipare alla procedura e di far valere le proprie ragioni.

Reti abbattute presso il terreno dei 101 negli anni scorsi

Oltretutto, hanno sostenuto i legali della donna, “il verbale di consistenza è generico perché non descrive analiticamente lo stato dei luoghi; il verbale di immissione in possesso è stato redatto in assenza di contraddittorio con la ricorrente; in esso, inoltre, non si attesta se il verbalizzante abbia proceduto o meno alla delimitazione e alla segnalazione degli spazi oggetto di espropriazione”. Rfi, da parte sua, invece, ha sostenuto che l’impugnazione era “finalizzata unicamente alla contestazione politica dell’opera; la ricorrente farebbe parte di un gruppo di 99 persone che hanno acquistato con atto dell’11 giugno 2013 la nuda proprietà pro indiviso del terreno in questione, di estensione pari a 178 mq, al solo fine di poter contestare e ostacolare la realizzazione dell’infrastruttura strategica”. Il Tar ha evidenziato che il decreto di esproprio era stato notificato alla “residenza risultante dai registri catastali”, come prevede la giurisprudenza amministrativa. “In particolare – recita la sentenza – il decreto di esproprio è stato notificato alla ricorrente mediante raccomandata R.R. inviata il 27 giugno 2016 presso l’indirizzo risultante dai registri catastali; stante la temporanea assenza della destinataria, l’ufficiale giudiziario ha lasciato avviso nella cassetta postale dello stabile e successivamente, in data 30 giugno 2016, ha inviato alla destinataria apposita raccomandata contenente l’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale; decorsi 10 giorni, la notificazione si è perfezionata il 9 luglio 2016, come attestato sulla cartolina di ricevimento della raccomandata”. Paola Bussi ha dovuto anche pagare le spese legali, oltre 3 mila euro a favore di Cociv e Rfi.