La legge regionale del 1982 che vieta alle moto da cross e ai mezzi simili a motore di percorrere strade e sentieri sterrati in montagna (e anche in collina) è legittima. Lo ha stabilito una recente sentenza del tribunale civile di Torino. Come ricordano alcune associazioni del Torinese, come Cai e Legambiente, i giudici hanno chiarito che non esiste alcun contrasto tra la norma e il Codice della strada. Quest’ultimo, infatti, equipara i sentieri alle strade e prevede quindi che per vietarne l’utilizzo sia necessario un apposito divieto segnalato. Secondo il tribunale, il Codice della strada si riferisce a chiusure contingenti, dovute a particolari cause tecniche che impediscano la circolazione o a pericoli per l’incolumità pubblica, quindi segnalate con appositi cartelli.

La strada di Piona a Gavi rovinata dai mezzi a motore (immagine di repertorio)

La legge regionale, invece, punta alla conservazione del patrimonio naturale: il divieto generalizzato di percorrere con mezzi motorizzati sentieri di montagna e mulattiere è quindi legittimo. Il divieto va segnalato solo per le piste e le strade forestali. I Comuni possono autorizzare percorsi dedicati al trial, evitando così che le moto e i quad possano scorrazzare liberamente mettendo a rischio, oltretutto, l’incolumità delle altre persone e devastando oltretutto sentieri e strade sterrate. Uno dei problemi principali sono però i controlli, difficili da mettere in atto in maniera capillare.