Una veduta della città di Gavi dal Forte
Gavi: ci sono località e frazioni in difficoltà con il segnale

Il Comune di Gavi ha agito correttamente in merito al terreno proprietà di Luciana Schiavo, edificabile fino al 2007 e poi diventato area verde dove non era più possibile costruire. Lo ha stabilito il Tar del Piemonte respingendo il ricorso della donna, madre del capogruppo di opposizione Mario Compareti (eletto in Consiglio comunale nel 2016), contro una delibera del 2013. La vicenda risale a dieci anni fa. Nel marzo del 2006 la Schiavo presentava al Comune due richieste per costruire due villette nell’area di sua proprietà. Due mesi dopo arrivava l’ok della commissione edilizia e a luglio la donna versava parte degli oneri di costruzione ma il 7 dicembre 2007 il Comune annunciava la sospensione dell’iter poiché due mesi prima il Consiglio comunale aveva adottato una variante parziale al prg che toglieva l’edificabilità al terreno, così come all’area di proprietà della famiglia dell’allora consigliere di minoranza Angela Cartasegna. Una decisione che all’epoca era stata vista come una sorta di “vendetta” dell’amministrazione comunale nei confronti di due persone politicamente avverse. Il consigliere si era rivolto alla Regione con un ricorso gerarchico e da Torino avevano risposto senza entrare nel merito, sostenendo di non essere competenti in materia.

Il vicesindaco di Gavi Nicoletta Albano
Nicoletta Albano

La Schiavo, invece, aveva impugnato gli atti davanti al Capo dello Stato: la risposta era arrivata nel 2011 con l’annullamento della variante al prg solo per quanto riguarda il terreno della donna, poiché le osservazioni dovevano essere portate in Consiglio comunale. Era stato presentato, a tal proposito, anche un esposto alla procura della Repubblica: l’allora sindaco, Nicoletta Albano, era stata indagata per abuso d’ufficio e falso poiché nella delibera era stato scritto che le osservazioni della Schiavo non erano state presentate. Il primo cittadino venne comunque prosciolta. Nel 2013 l’amministrazione comunale riportò quindi la variante al prg in Consiglio, stavolta con le osservazioni presentate dalla Schiavo, che venivano però respinte. Nuovi ricorso al Tar anche contro questa delibera, con tanto di richiesta danni nei confronti del Comune. Due in particolare i punti su cui di basava la nuova impugnazione: l’amministrazione Albano non avrebbe valutato nel merito le osservazioni ma le avrebbe respinte sostenendo che la Schiavo non aveva mai manifestato una reale intenzione di costruire, nonostante avesse pagato parte degli oneri sin dal marzo del 2006; ci sarebbe stata una disparità di trattamento poiché i terreni limitrofi, anch’essi edificabili dal 1986 senza mai essere sfruttati, non sono stati interessati dalla variante.

I giudici hanno però dato ragione al Comune: le osservazioni sono state effettivamente esaminate dal Consiglio comunale ma la richiesta di costruire presentata dalla Schiavo “non ha affatto comportato l’effettivo inizio di opere di costruzione, condizione questa necessaria per considerare “in corso di attuazione” il progetto di intervento…”. I giudici non hanno respinto la tesi dei legali del Comune, secondo i quali la richiesta di costruire potrebbe essere stata presentata, dopo vent’anni, solo dopo che in paese sarebbero circolate voci sull’avvio della variante. Per quanto riguarda la disparità di trattamento, il Tar non l’ha ritenuta dimostrata da parte della Schiavo e ha evidenziato come le aree edificabili limitrofe erano e sono sottoposte a piano esecutivo convenzionato, quindi con un regime urbanistico diverso. Il tribunale ha quindi condannato la donna a pagare 4 mila euro di spese legali al Comune. Luciana Schivo potrebbe appellare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.