Annullata la gara con la quale il Comune di Novi Ligure ha assegnato alla cooperativa sociale novese S.C.A.T.A. la gestione dell’accoglienza di circa venti rifugiati e richiedenti asilo, finanziata dal Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. L’amministrazione comunale aveva deciso di attuare un progetto di insieme a un operatore del terzo settore: doveva quindi individuare un soggetto partner e attuatore con il quale presentare la domanda di finanziamento. Un appalto da quasi 730 mila euro, vinto la primavera scorsa, per l’appunto, dalla S.C.A.T.A, risultata aggiudicataria avendo riportato 84 punti nella gara. Esclusa invece un’altra coop sociale, la Versoprobo di Vercelli, che ha ottenuto solo 18 punti in graduatoria ma ha presentato ricorso al Tar Piemonte ritenendo illegittima l’assegnazione alla coop novese. Ovviamente sia il Comune che la S.C.A.T.A si sono opposti al ricorso, ritenendo di avere agito legittimamente ma così non è stato. Fra le varie contestazioni avanzate dai legali della coop vercellese una è stata accolta dal Tar e riguarda la procedura di gara: le buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti alla gara sono state aperte in seduta riservata e non pubblica da parte della commissione.

Il Tar osserva: “I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale implicano che le fasi salienti debbano essere effettuate in seduta pubblica, qualsiasi sia la tipologia di procedura: la pubblicità investe tutte quelle operazioni della commissione di gara (tra cui l’apertura della documentazione e delle offerte), attraverso cui si effettuano le operazioni di accoppiamento tra partecipanti e offerte e controllo del contenuto della documentazione richiesta”. Nonostante la Versoprobo sia stata esclusa per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti su 100 richiesta dalla gara, per il Tar si è di fronte a un “insanabile violazione del principio di pubblicità” e ha quindi dato ragione alla ricorrente, annullando gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice, l’approvazione dei verbali di gara e individuazione della coop S.C.A.T.A. quale vincitore dell’appalto. I giudici hanno specificato che l’accoglimento del ricorso non comporta l’assegnazione dell’appalto alla cooperativa Versoprobo. Quindi si presume che la gara debba essere rifatta.