Il Lemme a Francavilla Bisio (immagine di repertorio)

Con una lunga nota del 4 agosto indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari Regionali e le Autonomie, l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ravvisa “potenziali profili di illegittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte 9 del 2025 in relazione agli articoli 34, 35 e 40”.

In particolare, il primo articolo (34) riguarda la proroga al 31 dicembre 2026 su tutto il territorio regionale del deflusso ecologico. Il “Deflusso Ecologico” (DE) è un regime idrologico introdotto dall’Unione Europea a partire dal 2012 come evoluzione del “Deflusso Minimo Vitale” (DMV) già previsto dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60 dell’Unione europea dell’ottobre 2000. La Direttiva, recepita dall’Italia col Decreto Legislativo 152/2006, mira tra l’altro, a garantire la salute degli ecosistemi acquatici, assicurando che una quantità minima di acqua scorra nei fiumi e nei corsi d’acqua per sostenere la vita acquatica e i servizi ecosistemici.

“In sintesi”, ricordano da Legambiente Val Lemme, “il deflusso ecologico è uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse idriche e la protezione degli ecosistemi fluviali, garantendo che i corsi d’acqua siano in grado di svolgere il loro ruolo essenziale nell’ambiente. Solo con la sua applicazione si può garantire al fiume la quantità d’acqua in grado di conservare quegli organismi viventi che lo rendono un depuratore naturale che, a costo zero, riduce anche la presenza di patogeni potenzialmente pericolosi per la salute umana. La scelta della Regione è invece stata quella di privilegiare una sola delle attività che sono legate ad un corso d’acqua, quella dell’irrigazione, manifestando la volontà di rispondere alle aspettative di una lobby e di un bacino elettorale, ma nascondendo tutti gli effetti negativi che una tale scelta può comportare.”

Benché questa norma rinvii l’applicazione del DE non definendo lo scenario normativo/gestionale che si presenta da qui alla fine del 2026, il comma successivo ne richiama l’applicazione, dal 2027. Nello specifico si dice che il DE “è calcolato in modo dinamico in base alla portata presente nella sezione di derivazione e non può essere eccedente il 30 per cento della portata effettiva medesima.”

“Appare banalmente evidente”, osserva Legambiente, “che questo approccio può diventare dannoso per le stesse derivazioni: rilasciando il 30% da ogni opera di captazione sono sufficienti poche derivazioni in successione per non avere più deflusso in alveo e non garantire approvvigionamento alle stesse derivazioni poste più a valle.”

“Le acque interne regionali, già fortemente compromesse dai cambiamenti climatici, sono messe ulteriormente a rischio dalle scelte poco lungimiranti della politica”, ha dichiarato Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. “L’emendamento proposto dal presidente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale, Claudio Sacchetto (Fratelli d’Italia), e approvato dallo stesso Consiglio mette in contrapposizione agricoltura e tutela ambientale: una scelta ideologica e miope, che rischia di creare danni irreversibili ai nostri fiumi, al nostro ambiente e di conseguenza all’agricoltura stessa».

Subito dopo l’approvazione della legge era intervenuta l’associazione ambientalista Pro Natura Piemonte con l’invio di una diffida con cui invitava il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a dare incarico all’Avvocatura di Stato al fine di impugnare ed annullare questa disposizione regionale. Contestualmente ha chiesto ai presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte di agire in autotutela: il Consiglio Regionale approvi lo stralcio dell’articolo 34 della Legge 9 del 2025.